Art. 112 — Contrabbando abituale
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[1]((E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti da questa legge o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire 50.000)).
[2]((Contrabbando abituale.))
Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 12 aprile 1973
