Art. 12 — Organizzazione dei servizi
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Con decreto Reale sono stabilite: l'istituzione e la soppressione delle dogane; l'ubicazione e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci; la specie delle merci che possono essere importate per le dogane delle varie classi, le dogane abilitate al deposito delle merci ed all'attestazione dell'uscita delle merci in transito. Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti: compartimenti e le circoscrizioni doganali; le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate: le sezioni doganali e le loro facolta'; i posti doganali, i posti di osservazione e le dogane cui sono aggregati.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971
