Art. 121
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 130 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Differenze di qualita' rispetto alla « Bolletta di cauzione ».
tolto: Qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di' qualita' tra le merci arrivate e quelle indicate nella « Bolletta di cauzione », lo speditore e' soggetto alla pena dell'ammenda da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualita' riconosciute dalla dogana di partenza. Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella « Bolletta di cauzione » se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica l'ammenda non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art121 · fonte del testo