Legge doganale
Art. 124 — Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani
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E' punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300 il capitano, che:
- a)ancora la nave fuori degli spazi stabiliti;
- b)ritarda la presentazione del manifesto;
- c)e' sprovvisto del « Lasciapassare » che tiene luogo del manifesto, a norma dell'art. 45;
- d)effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci senza il permesso della dogana o senza, l'assistenza dei militari della R. Guardia di Finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave;
- e)e' sprovvisto del « Lasciapassare » o della « Bolletta di cauzione » eccettuato il caso di cui all'art. 99, lettera e), da cui debbono essere accompagnate, a norma degli articoli 58 e 88 le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o nella circolazione per il lago di Lugano. E' punito con l'ammenda da lire 800 a lire 2000 il capitano di una nave di stazza netta superiore a 200 tonnellate, che non possiede il manifesto e i documenti del carico o ricusa di esibirli. E' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000 il capitano, che, quando ne sia obbligato, rifiuta di ricevere a bordo i funzionari della dogana e i militari della Regia guardia di finanza, ovvero fa partire la nave senza il permesso della dogana, sempreche' il fatto non costituisca reato piu' grave.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
