Legge doganale

Art. 133 — Processo verbale per reati accertati negli spazi doganali

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La compilazione del processo verbale di denuncia delle violazioni della legge doganale accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'Amministrazione doganale all'uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria. Questa disposizione si osserva altresi' per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa e' demandata alle dogane. Il processo verbale, oltre a quanto e' prescritto dal Codice di procedura penale, deve contenere le indicazioni relative alla qualita', quantita' ed al valore delle merci; alla presa in consegna delle cose sequestrate di cui all'art. 140; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo; all'ammontare dei diritti dovuti, nonche' delle multe e delle ammende stabilite dalla legge per le violazioni accertate. Il processo verbale e' trasmesso all'Intendente di finanza ovvero al Procuratore del Re presso il Tribunale rispettivamente competenti per il procedimento, salvo che il reato sia estinto in seguito ad oblazione ovvero a' sensi dell'articolo 141.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art133 · fonte del testo