Art. 109 — Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
