Legge doganale

Art. 136 — Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile. Le persone e gli Enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti. Le precedenti disposizioni non si applicano:

  • a)quando il condannato e' persona dipendente dallo Stato, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorita', direzione o vigilanza;
  • b)ai soprastanti all'esercizio di trasporti, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 563/1987

    Questione infondata
    18 dicembre 1987

    Gli artt. 136, comma primo, L. 25 settembre 1940, n. 1424 e 329, comma primo d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che configurano la responsabilita` civile a carico del titolare di stabilimenti industriali in cui viene commesso il delitto di contrabbando, contengono regole di diritto sostanziale che non incidono in alcun modo sui poteri delle parti nel processo e non comportano quindi limitazioni alla facolta` di prova delle parti stesse, per cui non puo` risultare violato l'art. 24, comma secondo, Cost. Le stesse disposizioni prevedono un'obbligazione civile, costituente una specificazione del principio di cui all'art. 196 c.p., che non ha natura di pena, sicche` e` inconferente la censura in riferimento all'art. 27, comma terzo Cost., che attiene alla funzione rieducativa della pena e non a quella delle sanzioni civili conseguenti all'accertamento del reato. La diversita` della natura della sanzione pecuniaria infliggibile al condannato e della obbligazione civile del committente importa la diversita` della posizione dell'autore del reato di contrabbando e dell'obbligato civile. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 27, comma terzo e 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 136, comma primo, L. 25 settembre 1940, n. 1424 e 329, comma primo, i quali configurano la civile responsabilita` del titolare di stabilimenti industriali in cui viene commesso il delitto di contrabbando). - Cfr. S. n. 40/1966.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 196 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art136 · fonte del testo