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[1]Solidarieta' di Enti e privati. Conversione della pena.

[2]Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente, sono obbligati solidalmente: il capitano con l'armatore; il comandante dell'aeromobile con la societa' di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la societa' concessionaria. Qualora anche le persone e gli Enti, menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del Codice penale. Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli Enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art137 · fonte del testo