Art. 150 — Norme d'attuazione
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Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia e con il Ministro per gli scambi e per le valute, saranno emanate le norme che possano occorrere per la prima attuazione di questa legge. Per le violazioni delle dette norme puo' essere comminata la pena dell'ammenda non minore di lire 20 e non maggiore di lire 400.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
