Art. 150 — Norme d'attuazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 69 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la grazia e la giustizia e con il Ministro per gli scambi e per le valute, saranno emanate le norme che possano occorrere per la prima attuazione di questa legge. Per le violazioni delle dette norme puo' essere comminata la pena dell'ammenda non minore di lire 20 e non maggiore di lire 400.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art150 · fonte del testo