Art. 151 — Disposizioni transitorie
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[1]((Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali in quanto applicabili)).
[2]((Disposizione transitoria.))
Testo in vigore dal 14 aprile 1953 al 12 aprile 1973
