Art. 5 — Disposizioni transitorie
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1953 al 22 dicembre 2008. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le nuove disposizioni si applicano agli atti che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore della presente legge. Per gli atti in data anteriore per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, a questa fosse eseguita nel termine normale, si applicheranno le aliquote piu' favorevoli al contribuente. Per gli atti sottoposti a condizione sospensiva si osservano le norme di cui all'art. 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-04;261~art5 · fonte del testo