Art. 18
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[1]Forma e contenuto della dichiarazione. Casi di nullita'.
[2]La dichiarazione dev'essere compilata per iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale e' ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso personale e negli altri casi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze. La dichiarazione scritta deve contenere le seguenti indicazioni:
- a)il nome, il cognome e il domicilio del dichiarante, nonche' del proprietario delle merci che fosse da lui rappresentato;
- b)il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;
- c)il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;
- d)la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le denominazioni della tariffa, delle rispettive qualita' e quantita', e, per le voci di tariffa che siano determinate con decreto del Ministro per le finanze, con l'indicazione anche delle denominazioni commerciali;
- e)il valore delle merci. ((Nella dichiarazione scritta devono essere indicati, inoltre, gli importi dei singoli tributi gravanti sulla merce e l'ammontare complessivo della somma da pagare o da garantire, calcolati sulla base degli elementi dichiarati a norma del comma precedente; per tale adempimento coloro che non siano operatori professionali possono chiedere l'assistenza gratuita di un funzionario della dogana. Gli errori commessi nella indicazione dei dati predetti non danno luogo ad applicazione di penalita'. In casi particolari il capo della dogana o chi per esso puo' esonerare il dichiarante dall'obbligo di cui al precedente comma; l'esonero puo' essere altresi' disposto in via generale dal Ministero delle finanze per determinate specie di operazioni doganali, in relazione alle esigenze dei traffici)). La dichiarazione si considera nulla quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni; quando i dati relativi alla quantita' ed al valore, sulla base dei quali debbono essere liquidati i diritti, non vi siano indicati, oltre che in cifre, anche in lettere, o quando manchi qualunque altra indicazione prevista da questo articolo. La nullita' non puo' esser fatta valere dal dichiarante quando la dichiarazione e' stata accettata dalla dogana.
Testo in vigore dal 25 marzo 1970 al 12 aprile 1973
