Legge doganale

Art. 2 — Edifici lungo la linea doganale

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E' vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie, sia permanenti, in prossimita' della linea doganale, nell'ambito dei porti e dei punti di approdo, nonche' di spostare o modificare quelle esistenti, o di stabilire abitazioni galleggianti, senza l'autorizzazione del Direttore superiore della circoscrizione doganale.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art2 · fonte del testo