Art. 2 — Edifici lungo la linea doganale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 18 febbraio 1971, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Articolo abrogato dal d.p.r. 18 febbraio 1971, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971. 48 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: E' vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie, sia permanenti, in prossimita' della linea doganale, nell'ambito dei porti e dei punti di approdo, nonche' di spostare o modificare quelle esistenti, o di stabilire abitazioni galleggianti, senza l'autorizzazione del Direttore superiore della circoscrizione doganale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art2 · fonte del testo