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[1]Esenzione dalla visita doganale.

[2]I plichi delle lettere e delle carte descritti nei « Fogli di via » portati dagli agenti postali sono esenti dalla visita e dalle prescrizioni doganali. Sono, inoltre, esenti da visita le corrispondenze diplomatiche portate da corrieri autorizzati, purche' racchiuse in pieghi suggellati con sigilli ufficiali.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art22 · fonte del testo