Legge doganale

Art. 23 — Ritardo nel pagamento dei diritti

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Quando dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta non siano stati pagati i diritti in essa indicati, la dogana procede, con le norme di cui all'articolo seguente, alla riscossione coattiva dei diritti stessi, salva l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 130 di questa legge. Nello stesso modo la dogana procede per la riscossione dei diritti doganali maturati successivamente all'effettuata liquidazione.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 25 marzo 1970

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art23 · fonte del testo