Art. 23 — Ritardo nel pagamento dei diritti
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Quando dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta non siano stati pagati i diritti in essa indicati, la dogana procede, con le norme di cui all'articolo seguente, alla riscossione coattiva dei diritti stessi, salva l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 130 di questa legge. 9 Nello stesso modo la dogana procede per la riscossione dei diritti doganali maturati successivamente all'effettuata liquidazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62
9Il D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62 ha disposto (con l'art. 16, comma 6) che "Il termine di otto giorni previsto dall'articolo 23 primo comma, della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424, decorre dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato".
Testo in vigore dal 25 marzo 1970 al 12 aprile 1973
