Art. 26 — Trattamento delle merci abbandonate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1971 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 18 febbraio 1971, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1971
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Articolo abrogato dal d.p.r. 18 febbraio 1971, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1971
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1955 al 1 luglio 1971. 239 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La ricognizione da parte della dogana delle merci abbondante deve essere fatta, in assenza del proprietario, con l'intervento del Pretore del Mandamento, e la vendita con le norme stabilite nel regolamento per l'esecuzione di questa legge. Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine su di esse gravanti, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere alla loro riesportazione, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Amministrazione. Fino a che non sia seguita la vendita, gli aventi diritto sulle merci possono ricuperarle previo pagamento dei diritti doganali, di una somma pari al minimo dell'ammenda di cui all'art. 126 e delle spese. La somma ricavata dalla vendita e' destinata in primo luogo al pagamento delle spese, poi dei diritti doganali ed, infine, dell'ammenda suddetta; la somma residuale e' consegnata agli aventi diritto sulle merci, ovvero depositata nel loro interesse nella Cassa depositi e prestiti. Le merci che non possono essere vendute almeno per l'ammontare dei diritti di confine o anche per una, somma inferiore, se con il vincolo della riesportazione, e quelle di vietata importazione che non sia stato possibile vendere con detto vincolo, devono, di regola, essere distrutte. Tuttavia l'intendente di finanza puo' disporre che le merci, invece di essere distrutte, siano cedute gratuitamente ad enti di beneficenza e di assistenza, con l'obbligo di destinarle unicamente e direttamente a detti scopi, sotto la loro responsabilita', e occorrendo, sotto il controllo dell'Amministrazione doganale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art26 · fonte del testo