Legge doganale

Art. 27 — Prescrizione dei diritti doganali

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L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine decorre:

  • a)dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;
  • b)dalla data del termine fissato nella « Bolletta di cauzione » di cui all'art. 58, per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti, doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;
  • c)dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite, per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali. Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art27 · fonte del testo