Art. 29 — Rimborsi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1970 al 12 aprile 1973. 125 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in piu' del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato di visita, purche' ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento. Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle bollette emergano errori di calcolo, o di tassazione a danno dei contribuenti, l'Amministrazione provvede, al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'Amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari. COMMA SOPPRESSOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. tolto: 2 FEBBRAIO 1970 aggiunto: 23 GENNAIO 1973, N. tolto: 62. aggiunto: 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art29 · fonte del testo