Legge doganale

Art. 29 — Rimborsi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1970 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in piu' del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato di visita, purche' ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento. Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle bollette emergano errori di calcolo, o di tassazione a danno dei contribuenti, l'Amministrazione provvede, al rimborso senza che occorra domanda dell'interessato, il quale, in ogni caso, deve esibire, a richiesta dell'Amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 FEBBRAIO 1970, N. 62)).

Testo in vigore dal 25 marzo 1970 al 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 1970

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 25 marzo 1970. 25 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… a richiesta dell'Amministrazione, la bolletta originale e quegli altri documenti che siano ritenuti necessari. tolto: Da parte dei contribuenti non sono ammessi reclami sulla qualificazione, sulla quantita', sul valore e sull'origine della merce, che sia stata asportata dagli spazi doganali aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 FEBBRAIO 1970, N. 62.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art29 · fonte del testo