Art. 31 — Arrivi da terra
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Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla piu' vicina dogana di confine. Se la dogana non e' situata sulla linea doganale, le merci vi debbono essere trasportate percorrendo, senza deviare, la strada stabilita a norma dell'art. 12. Se le merci sono presentate ad una dogana che non abbia facolta', di sdoganarle sono rinviate all'estero a spese del vettore, oppure accompagnate alla piu' vicina dogana autorizzata, scortate dalla « Bolletta di cauzione », che e' prescritta per le merci spedite in esenzione da visita a norma, dell'art. 58. Le dette merci possono, nondimeno essere accompagnate con scorta alla piu' vicina dogana autorizzala, quando questa non disti piu' di dieci chilometri.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
