Art. 31 — Arrivi da terra
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 112 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla piu' vicina dogana di confine. Se la dogana non e' situata sulla linea doganale, le merci vi debbono essere trasportate percorrendo, senza deviare, la strada stabilita a norma dell'art. 12. Se le merci sono presentate ad una dogana che non abbia facolta', di sdoganarle sono rinviate all'estero a spese del vettore, oppure accompagnate alla piu' vicina dogana autorizzata, scortate dalla « Bolletta di cauzione », che e' prescritta per le merci spedite in esenzione da visita a norma, dell'art. 58. Le dette merci possono, nondimeno essere accompagnate con scorta alla piu' vicina dogana autorizzala, quando questa non disti piu' di dieci chilometri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art31 · fonte del testo