Legge doganale

Art. 35 — Divieti di approdo e di sosta delle navi

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Nei luoghi dove non sono uffici doganali e' vietato ai capitani di navi, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di rasentare il lido, di gettare l'ancora, di stare alla cappa, di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci e di approdare. Le navi debbono ancorarsi solamente nei luoghi all'uopo destinati.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art35 · fonte del testo