Art. 37 — Requisiti del « Manifesto del carico »
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Il « Manifesto del carico » deve contenere le seguenti indicazioni: il nome e la bandiera della nave; la stazza netta; il numero degli uomini di equipaggio; il cognome e nome del capitano; la provenienza; gli approdi fatti durante il viaggio; le specie del carico e, secondo i casi, la quantita' in peso od in volume delle merci alla rinfusa; il numero, la qualita' e il peso lordo dei colli, se questo sia indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche; i documenti che accompagnano le merci. Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in lettere. Deve essere altresi' indicato, quando risulta dalla polizza di carico, il nome del destinatario di ogni partita. Devono essere, infine, descritte nel manifesto, indicandone la quantita' netta e la qualita', le paccottiglie e le provviste di bordo, nonche' le autovetture a seguito dei passeggeri. Non e' obbligatoria nel manifesto l'iscrizione dei bagagli dei passeggeri, purche' non si tratti di colli commerciali. Le merci destinate a localita' diverse devono essere annotate nel manifesto separatamente, secondo il luogo di loro destinazione. Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, senza cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano. Mancando taluno di suddetti requisiti, il manifesto non e' accettato dalla dogana e, agli effetti di questa legge, si considera come non presentato.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 17 marzo 1971
