Art. 37 — Requisiti del « Manifesto del carico »
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Il « Manifesto del carico » deve contenere le seguenti indicazioni: il nome e la bandiera della nave; la stazza netta; il numero degli uomini di equipaggio; il cognome e nome del capitano; la provenienza; gli approdi fatti durante il viaggio; le specie del carico e, secondo i casi, la quantita' in peso od in volume delle merci alla rinfusa; il numero, la qualita' e il peso lordo dei colli, se questo sia indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche; i documenti che accompagnano le merci. Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in lettere. Deve essere altresi' indicato, quando risulta dalla polizza di carico, il nome del destinatario di ogni partita. Devono essere, infine, descritte nel manifesto, indicandone la quantita' netta e la qualita', le paccottiglie e le provviste di bordo, nonche' le autovetture a seguito dei passeggeri. Non e' obbligatoria nel manifesto l'iscrizione dei bagagli dei passeggeri, purche' non si tratti di colli commerciali. Le merci destinate a localita' diverse devono essere annotate nel manifesto separatamente, secondo il luogo di loro destinazione. Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, senza cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano. Mancando taluno di suddetti requisiti, il manifesto non e' accettato dalla dogana e, agli effetti di questa legge, si considera come non presentato. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18
10Il D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Nel manifesto del carico di cui all'art. 37 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, puo' prescindersi dall'indicare il numero dei colli relativi a merce di unica qualita' costituente in tutto od in parte il carico della nave, quando sia indicata la quantita' complessiva di detta merce in peso od in volume, a seconda della specie, e purche' non si tratti di colli chiusi a macchina o comunque sigillati. In tali casi la merce e' considerata "alla rinfusa" agli effetti dell'applicazione dell'art. 117 della citata legge doganale". Ha inoltre disposto (con l'art. 122, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1971.
Testo in vigore dal 17 marzo 1971 al 12 aprile 1973
