Art. 38 — Presentazione del manifesto
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Il capitano della nave che approda in qualunque porto o rada del Regno deve presentare alla dogana il « Manifesto del carico », qualunque sia la causa per la quale l'approdo e' stato effettuato, e qualunque sia la durata della permanenza della nave nel luogo di arrivo. Se la nave proviene da altro porto del Regno, il capitano, in luogo del « Manifesto del carico », deve presentare il « Manifesto di partenza » prescritto nell'art. 44. La dogana ha facolta' di richiedere al capitano tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta e' obbligatoria quando sono rilevate differenze fra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
