Art. 38 — Presentazione del manifesto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 104 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il capitano della nave che approda in qualunque porto o rada del Regno deve presentare alla dogana il « Manifesto del carico », qualunque sia la causa per la quale l'approdo e' stato effettuato, e qualunque sia la durata della permanenza della nave nel luogo di arrivo. Se la nave proviene da altro porto del Regno, il capitano, in luogo del « Manifesto del carico », deve presentare il « Manifesto di partenza » prescritto nell'art. 44. La dogana ha facolta' di richiedere al capitano tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta e' obbligatoria quando sono rilevate differenze fra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art38 · fonte del testo