Art. 54
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
[1]« Bolletta di importazione »
[2]Verificate le merci, liquidati e riscossi i diritti, e' consegnata al contribuente la « Bolletta di importazione », senza la quale le merci non possono essere asportate dagli spazi doganali. Oltre alle indicazioni contenute nella dichiarazione, a norma degli articoli 18 e 20, sulla bolletta deve essere apposta la data in cui la merce e' uscita dalla dogana.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
