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[1]« Bolletta di importazione »

[2]Verificate le merci, liquidati e riscossi i diritti, e' consegnata al contribuente la « Bolletta di importazione », senza la quale le merci non possono essere asportate dagli spazi doganali. Oltre alle indicazioni contenute nella dichiarazione, a norma degli articoli 18 e 20, sulla bolletta deve essere apposta la data in cui la merce e' uscita dalla dogana.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art54 · fonte del testo