Art. 59 — Spedizione di merci in esenzione da visita
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Per le merci in colli e' in facolta' della dogana di rilasciare la «Bolletta di cauzione» limitando la verificazione al solo riscontro esterno dei colli stessi e, occorrendo, ad una ricognizione sommaria del contenuto, a condizione che i colli siano confezionati a macchina in modo da non far temere manomissioni; in questo caso la dogana provvede a contrassegnare i colli stessi con piombi. Qualora i colli non siano confezionati a macchina, devono, a spese di chi richiede la spedizione, essere assicurati con doppio involto e con triplo piombo. La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita e' prestata, ai sensi dell'art. 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di L. 200 per ogni chilogrammo di peso lordo. La richiesta per l'esenzione dalla visita deve essere scritta nella dichiarazione, la quale deve indicare il peso lordo, le marche, le cifre numeriche dei colli, il numero di questi e il loro contenuto secondo le voci della tariffa doganale, o secondo la denominazione commerciale. Le merci spedite per ferrovia godono delle suddette facilitazioni anche se sono alla rinfusa o non confezionate nei modi sopraindicati, purche' siano riposte in carri ferroviari (vagoni) o in speciali recipienti ammessi dall'Amministrazione delle dogane, contrassegnati e chiusi con piombi doganali, e le Amministrazioni ferroviarie assumano la responsabilita' della regolarita' delle spedizioni e dell'integrita' dei colli e delle merci.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 14 aprile 1953
