Art. 59 — Spedizione di merci in esenzione da visita
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Per le merci in colli e' in facolta' della dogana di rilasciare la «Bolletta di cauzione» limitando la verificazione al solo riscontro esterno dei colli stessi e, occorrendo, ad una ricognizione sommaria del contenuto, a condizione che i colli siano confezionati a macchina in modo da non far temere manomissioni; in questo caso la dogana provvede a contrassegnare i colli stessi con piombi. Qualora i colli non siano confezionati a macchina, devono, a spese di chi richiede la spedizione, essere assicurati con doppio involto e con triplo piombo. La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita e' prestata ai sensi dell'art. 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di L. 8000 per ogni chilogrammo di peso lordo. La richiesta per l'esenzione dalla visita deve essere scritta nella dichiarazione, la quale deve indicare il peso lordo, le marche, le cifre numeriche dei colli, il numero di questi e il loro contenuto secondo le voci della tariffa doganale, o secondo la denominazione commerciale. Le merci spedite per ferrovia godono delle suddette facilitazioni anche se sono alla rinfusa o non confezionate nei modi sopraindicati, purche' siano riposte in carri ferroviari (vagoni) o in speciali recipienti ammessi dall'Amministrazione delle dogane, contrassegnati e chiusi con piombi doganali, e le Amministrazioni ferroviarie assumano la responsabilita' della regolarita' delle spedizioni e dell'integrita' dei colli e delle merci. 10
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18
10Il D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 ha disposto (con l'art. 67, commi 1 e 2) che "La bolletta di cauzione di cui all'art. 59 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, puo' essere rilasciata cumulativamente per merci varie, in colli o alla rinfusa, raggruppate entro contenitori o veicoli di ogni genere. In tali casi si prescinde dall'esigere che le merci siano confezionate e contrassegnate nei modi indicati nel primo comma del predetto articolo, purche' sia possibile assicurare l'identita' delle merci stesse mediante applicazione di sigilli alle aperture dei contenitori o dei veicoli ovvero mediante altri mezzi". Ha inoltre disposto (con l'art. 122, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1971.
Testo in vigore dal 17 marzo 1971 al 12 aprile 1973
