Legge doganale

Art. 62 — Uscita per via di mare delle merci in transito

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971. Leggi il testo vigente →

Le merci in transito possono uscire dal Regno per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate. La precedente disposizione si osserva anche per le merci che escono dai Depositi franchi. E', tuttavia, consentito, con le norme stabilite dal Ministro per le finanze, l'imbarco, per uso di bordo, di combustibili e lubrificanti, su navi azionate da motori meccanici, anche di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art62 · fonte del testo