Art. 62 — Uscita per via di mare delle merci in transito
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Le merci in transito possono uscire dal Regno per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate. La precedente disposizione si osserva anche per le merci che escono dai Depositi franchi. E', tuttavia, consentito, con le norme stabilite dal Ministro per le finanze, l'imbarco, per uso di bordo, di combustibili e lubrificanti, su navi azionate da motori meccanici, anche di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971
