Legge doganale

Art. 62 — Uscita per via di mare delle merci in transito

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Le merci in transito possono uscire dal Regno per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate. La precedente disposizione si osserva anche per le merci che escono dai Depositi franchi. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18))

Testo in vigore dal 1 luglio 1971 al 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 1 luglio 1971. 36 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… La precedente disposizione si osserva anche per le merci che escono dai Depositi franchi. tolto: E', tuttavia, consentito, con le norme stabilite dal Ministro per le finanze, l'imbarco, per uso di bordo, di combustibili e lubrificanti, su navi azionate da motori meccanici, anche di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art62 · fonte del testo