Art. 62 — Uscita per via di mare delle merci in transito
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Le merci in transito possono uscire dal Regno per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate. La precedente disposizione si osserva anche per le merci che escono dai Depositi franchi. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18))
Testo in vigore dal 1 luglio 1971 al 12 aprile 1973
