Art. 64 — Transito per via aerea
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Gli aeromobili esteri, che in virtu' di convenzioni internazionali sono autorizzati ad attraversare lo spazio aereo soggetto alla sovranita' italiana, non sono sottoposti ad alcuna formalita' doganale, quando seguono, senza approdo, le rotte prescritte dalle disposizioni per la navigazione aerea. Quando si verifica un atterraggio volontario o forzato di detti aeromobili si applicano le norme contenute negli articoli 48 e seguenti, relative all'arrivo degli aeromobili dall'estero ed alla loro partenza. In tali casi l'uscita dal Regno delle merci spedite in transito per via aerea e' provata, agli effetti doganali, per mezzo del « Certificato di arrivo » rilasciato da una dogana estera o da un'autorita' diplomatica o consolare nazionale all'estero o da altra all'autorita' designata dal Ministero delle finanze. Questo puo', tuttavia, stabilire che sia provveduto all'accertamento suddetto anche in altri modi.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
