Art. 64 — Transito per via aerea
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 130 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli aeromobili esteri, che in virtu' di convenzioni internazionali sono autorizzati ad attraversare lo spazio aereo soggetto alla sovranita' italiana, non sono sottoposti ad alcuna formalita' doganale, quando seguono, senza approdo, le rotte prescritte dalle disposizioni per la navigazione aerea. Quando si verifica un atterraggio volontario o forzato di detti aeromobili si applicano le norme contenute negli articoli 48 e seguenti, relative all'arrivo degli aeromobili dall'estero ed alla loro partenza. In tali casi l'uscita dal Regno delle merci spedite in transito per via aerea e' provata, agli effetti doganali, per mezzo del « Certificato di arrivo » rilasciato da una dogana estera o da un'autorita' diplomatica o consolare nazionale all'estero o da altra all'autorita' designata dal Ministero delle finanze. Questo puo', tuttavia, stabilire che sia provveduto all'accertamento suddetto anche in altri modi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art64 · fonte del testo