Art. 66 — Entrata delle merci in deposito
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La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformita' dell'art. Prima che le merci siano introdotte in deposito, la dogana ne verifica la qualita', la quantita' e il valore, converte la dichiarazione in bolletta e ne fa annotazione nei propri registri. Per le merci introdotte nei magazzini di proprieta' privata deve essere prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti, delle pene e delle spese.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
