Legge doganale

Art. 74 — Cali di giacenza

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Per le merci soggette a calo naturale depositate in magazzini dati in affitto o di proprieta' privata puo' essere concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo di giacenza. Le merci ammesse all'abbuono, la misura di questo e le norme per la sua liquidazione sono stabilite dal regolamento. L'abbuono e' accordato solo quando il calo siasi effettivamente verificato, e solo lino alla concorrenza del calo stesso.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art74 · fonte del testo