Art. 74 — Cali di giacenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 73 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per le merci soggette a calo naturale depositate in magazzini dati in affitto o di proprieta' privata puo' essere concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo di giacenza. Le merci ammesse all'abbuono, la misura di questo e le norme per la sua liquidazione sono stabilite dal regolamento. L'abbuono e' accordato solo quando il calo siasi effettivamente verificato, e solo lino alla concorrenza del calo stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art74 · fonte del testo