Art. 75
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[1]Vigilanza sulle merci nei magazzini dati in affitto o di proprieta' privata.
[2]La dogana esercita vigilanza sui magazzini dati in affitto e su quelli di proprieta' privata e dovra' effettuare verificazioni ordinarie ogni due anni e potra' farne altre straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno. La spesa delle verificazioni ordinarie e' a carico del concessionario del deposito. Quella delle straordinarie e' a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualita' o una differenza di quantita' che superi il due per cento oltre i cali di giacenza consentiti.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
