Legge doganale

Art. 76 — Magazzini generali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →

Puo' essere consentito il deposito di merci estere nei Magazzini generali situati nelle localita' sedi di dogana delle prime tre classi. Il Ministero delle finanze puo', tuttavia, sentiti gli altri Ministeri interessati, autorizzare il deposito suddetto anche in Magazzini generali situati in localita' ove non esista dogana di prima, seconda o terza classe, a condizione che la Amministrazione del magazzino assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza. L'istituzione e l'esercizio di detti magazzini sono regolati da legge speciale.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art76 · fonte del testo