Art. 76 — Magazzini generali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 85 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Puo' essere consentito il deposito di merci estere nei Magazzini generali situati nelle localita' sedi di dogana delle prime tre classi. Il Ministero delle finanze puo', tuttavia, sentiti gli altri Ministeri interessati, autorizzare il deposito suddetto anche in Magazzini generali situati in localita' ove non esista dogana di prima, seconda o terza classe, a condizione che la Amministrazione del magazzino assuma a proprio carico le spese per il servizio doganale e per la vigilanza. L'istituzione e l'esercizio di detti magazzini sono regolati da legge speciale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art76 · fonte del testo