Legge doganale

Art. 78 — Punti franchi

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I Punti franchi, menzionati nell'art. 1 di questa legge, possono essere istituiti con legge nelle principali citta' marittime del Regno. Con decreto Reale sono stabilite le attivita' commerciali o industriali che possono essere esercitate nei Punti franchi e le disposizioni necessarie ai fini doganali.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art78 · fonte del testo