Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 56 — Depositi e Punti franchi. Introduzione e lavorazione del tabacco

[1]E' vietato di introdurre tabacco nei depositi franchi.

[2]L'introduzione ed il deposito dei tabacchi nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto del Ministro per le finanze.

[3]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3)).

Testo vigente dal 30 gennaio 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 30 gennaio 1971. 32 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Nei punti franchi e' vietata qualsiasi lavorazione o manipolazione dei tabacchi. L'Amministrazione dei Monopoli puo' tuttavia autorizzare che ivi siano effettuati la cernita ed il condizionamento in colli dei tabacchi in fogliaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art56 · fonte del testo