Art. 56 — Depositi e Punti franchi. Introduzione e lavorazione del tabacco
[1]E' vietato di introdurre tabacco nei depositi franchi.
[2]L'introduzione ed il deposito dei tabacchi nei punti franchi sono ammessi con l'osservanza delle norme da stabilire con decreto del Ministro per le finanze.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3)).
Testo vigente dal 30 gennaio 1971
