Art. 8 — Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. Leggi il testo vigente →
I diritti di confine sono applicati e riscossi secondo le norme di questa legge, della tariffa dei dazi doganali e delle leggi che vi si riferiscono. Gli altri diritti doganali sono applicati secondo le leggi che li riguardano, salva l'osservanza delle norme di questa legge per la loro riscossione. Oltre ai diritti suddetti, sono a carico del contribuente le spese per l'applicazione di piombi o di altri contrassegni alle merci, ai colli che le contengono, ai mezzi di trasporto ai boccaporti ecc. Con decreto del Ministro per le finanze sono stabiliti il tipo e la forma di detti piombi e contrassegni, nei casi in cui il loro uso e' prescritto, le modalita' per la loro applicazione e i diritti dovuti per ciascuno di essi. Sono pure a carico del contribuente le indennita' dovute al personale delle dogane ed ai militari della Regia guardia di finanza per operazioni fuori del circuito doganale od oltre l'orario normale di ufficio; le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali; ed ogni altra spesa ed indennita' stabilite da speciali disposizioni legislative o regolamentari. I diritti di ogni sorta e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali, ed, in ogni caso, prima del rilascio delle merci da parte della dogana.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
