Legge doganale

Art. 81 — Esportazione per via aerea

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Ogni comandante di aeromobile proveniente da un aeroporto del Regno e diretto all'estero, e' obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono determinati dalle particolari disposizioni per la navigazione aerea. Le norme relative all'esportazione da dogane interne si applicano anche per le merci che escono dal Regno per via aerea. Agli effetti doganali, l'uscita dal Regno per via aerea degli aeromobili e del loro carico e' provata nei modi indicati nel precedente art. 64. L'Amministrazione puo' prescindere dalla prova di arrivo delle merci esportate all'estero, eccetto il caso di esportazione di merci nazionali ammesse alla restituzione od all'abbuono di diritti.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art81 · fonte del testo