Art. 81 — Esportazione per via aerea
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 101 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Ogni comandante di aeromobile proveniente da un aeroporto del Regno e diretto all'estero, e' obbligato ad attraversare il confine nei punti che sono determinati dalle particolari disposizioni per la navigazione aerea. Le norme relative all'esportazione da dogane interne si applicano anche per le merci che escono dal Regno per via aerea. Agli effetti doganali, l'uscita dal Regno per via aerea degli aeromobili e del loro carico e' provata nei modi indicati nel precedente art. 64. L'Amministrazione puo' prescindere dalla prova di arrivo delle merci esportate all'estero, eccetto il caso di esportazione di merci nazionali ammesse alla restituzione od all'abbuono di diritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art81 · fonte del testo