Art. 82 — Esportazione temporanea
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L'esportazione temporanea puo' essere consentita alle merci nazionali o nazionalizzate da sottoporre all'estero a determinate lavorazioni e per la successiva reimportazione nel Regno, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale. Le merci da ammettere all'esportazione temporanea ed alla successiva reimportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
