Art. 82 — Esportazione temporanea
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Abrogato dal 12 aprile 1973
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973. 59 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'esportazione temporanea puo' essere consentita alle merci nazionali o nazionalizzate da sottoporre all'estero a determinate lavorazioni e per la successiva reimportazione nel Regno, ovvero a titolo di speciale agevolezza per il traffico internazionale. Le merci da ammettere all'esportazione temporanea ed alla successiva reimportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno subordinate, sono stabilite da legge speciale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art82 · fonte del testo