Art. 97 — Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
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E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
- a)introduce di notte merci estere attraverso il confine di terra ovvero le introduce di giorno per vie non permesse, salve le eccezioni di cui all'art. 13;
- b)scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la piu' vicina dogana;
- c)e' sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d)asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- e)porta fuori del territorio del Regno, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f)detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 94 per il delitto di contrabbando.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973
